IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 8 agosto 1994, n. 496, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica, con la quale sono state dettate disposizioni urgenti dirette, tra l'altro, a consentire l'attuazione di opere di edilizia scolastica nel comune e nella provincia di Napoli; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 5, il quale considera di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le opere di edilizia scolastica da effettuarsi nel territorio interessato; Visto l'art. 3, comma 6, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentiti il presidente della giunta della regione Campania, il sindaco di Napoli e il presidente della provincia di Napoli, provvede agli interventi di cui al comma 5 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, avvalendosi di commissari delegati; Visto l'art. 3, comma 7, il quale prevede che, per l'attuazione degli interventi di cui sopra, possano essere impiegate le risorse rivenienti da mutui gia' concessi al comune ed all'amministrazione provinciale di Napoli ai sensi delle leggi 9 agosto 1986, n. 488, e 23 dicembre 1991, n. 430, e non utilizzati; Ravvisata l'opportunita' di assumere ogni utile iniziativa volta a favorire l'immediato utilizzo di detti mutui; Considerata la necessita' di dettare disposizioni dirette alla concreta applicazione dell'art. 3, commi 5, 6 e 7, della citata legge 8 agosto 1994, n. 496; Su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentiti il presidente della giunta regionale della Campania, il sindaco di Napoli ed il presidente della provincia di Napoli che hanno espresso il loro assenso; Avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 3, comma 6; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della provincia di Napoli e' delegato ad adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, i provvedimenti necessari ed urgenti per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica rientranti nella competenza dell'amministrazione provinciale di Napoli ed indicate nell'allegato 1 della presente ordinanza. 2. Ai fini di cui al comma 1 il presidente della provincia di Napoli puo' avvalersi di una apposita commissione, con valenza di conferenza dei servizi, composta dallo stesso presidente della provincia che la presiede, dal presidente della giunta regionale della Campania, dal sindaco di Napoli, dal sovrintendente scolastico regionale della Campania, dal provveditore agli studi di Napoli, dal provveditore alle opere pubbliche di Napoli, dal sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici di Napoli e provincia, dal dirigente dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, dall'avvocato distrettuale dell'avvocatura dello Stato di Napoli o da loro sostituti. 3. Il presidente della provincia puo' chiamare a far parte della commissione, in via permanente o saltuaria, i rappresentanti delle forze dell'ordine, di altre amministrazioni o enti interessati. 4. In caso di assenza o impedimento del presidente della provincia la commissione puo' essere presieduta da un suo incaricato. 5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 il presidente della provincia si avvale di personale delle amministrazioni pubbliche statali e locali ed, in particolare, degli uffici tecnici e legali statali, regionali, provinciali e comunali, nonche' di ogni altra autorita' od ufficio competente, anche, ove necessario, attraverso comandi o distacchi temporanei che tengano conto delle qualifiche e delle professionalita' proprie del personale stesso. 6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e di quanto previsto all'art. 3, comma 1, sono utilizzate le somme che, alla data di entrata in vigore della legge n. 496/1994, risultino rivenienti dai mutui disposti ai sensi delle leggi 9 agosto 1986, n. 488, e 23 dicembre 1991, n. 430, a favore dell'amministrazione provinciale di Napoli nonche' le eventuali somme integrative provenienti da mutui accesi per l'edilizia scolastica direttamente dalla provincia. 7. Su richiesta del presidente della provincia di Napoli la Cassa depositi e prestiti assegna tali somme all'amministrazione provinciale di Napoli, mediante accreditamento su conto corrente postale n. 012858809 intestato all'amministrazione provinciale di Napoli - Servizio tesoreria. 8. A fronte delle somme erogate, il presidente della provincia provvede alla presentazione dei relativi rendiconti semestralmente alla ragioneria regionale dello Stato.