IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  8  agosto  1994,  n.  496,  di  conversione,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  10  giugno  1994, n. 370, recante
interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni
di  dispersione  scolastica,  con  la  quale   sono   state   dettate
disposizioni  urgenti dirette, tra l'altro, a consentire l'attuazione
di opere di edilizia scolastica  nel  comune  e  nella  provincia  di
Napoli;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3, comma 5, il quale considera di
preminente interesse  nazionale  e  di  somma  urgenza  le  opere  di
edilizia scolastica da effettuarsi nel territorio interessato;
  Visto  l'art.  3,  comma  6, il quale prevede che il Presidente del
Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  pubblica
istruzione,   sentiti   il  presidente  della  giunta  della  regione
Campania, il sindaco di Napoli e il  presidente  della  provincia  di
Napoli,  provvede  agli  interventi di cui al comma 5 anche in deroga
alle vigenti disposizioni, ivi  comprese  quelle  sulla  contabilita'
generale   dello   Stato,   nel   rispetto   dei   principi  generali
dell'ordinamento e delle norme comunitarie, avvalendosi di commissari
delegati;
  Visto l'art. 3, comma 7, il quale  prevede  che,  per  l'attuazione
degli  interventi  di  cui sopra, possano essere impiegate le risorse
rivenienti da mutui gia' concessi al  comune  ed  all'amministrazione
provinciale  di  Napoli ai sensi delle leggi 9 agosto 1986, n. 488, e
23 dicembre 1991, n. 430, e non utilizzati;
  Ravvisata l'opportunita' di assumere ogni utile iniziativa volta  a
favorire l'immediato utilizzo di detti mutui;
  Considerata  la  necessita'  di  dettare  disposizioni dirette alla
concreta applicazione dell'art. 3, commi 5, 6 e 7, della citata legge
8 agosto 1994, n. 496;
  Su proposta del Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentiti  il
presidente  della  giunta  regionale  della  Campania,  il sindaco di
Napoli ed il presidente della provincia di Napoli che hanno  espresso
il loro assenso;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 3, comma 6;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il presidente della provincia di Napoli e' delegato ad adottare,
anche  in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla
contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento e delle norme comunitarie, i provvedimenti necessari
ed urgenti per la realizzazione delle opere  di  edilizia  scolastica
rientranti   nella  competenza  dell'amministrazione  provinciale  di
Napoli ed indicate nell'allegato 1 della presente ordinanza.
  2. Ai fini di cui al comma  1  il  presidente  della  provincia  di
Napoli  puo'  avvalersi  di  una apposita commissione, con valenza di
conferenza  dei  servizi,  composta  dallo  stesso  presidente  della
provincia  che  la  presiede,  dal  presidente della giunta regionale
della Campania, dal sindaco di Napoli, dal sovrintendente  scolastico
regionale  della Campania, dal provveditore agli studi di Napoli, dal
provveditore alle opere pubbliche di Napoli, dal sovrintendente per i
beni  ambientali  ed  architettonici  di  Napoli  e  provincia,   dal
dirigente  dell'ufficio  tecnico  erariale  di  Napoli, dall'avvocato
distrettuale  dell'avvocatura  dello  Stato  di  Napoli  o  da   loro
sostituti.
  3.  Il  presidente  della provincia puo' chiamare a far parte della
commissione, in via permanente o saltuaria,  i  rappresentanti  delle
forze dell'ordine, di altre amministrazioni o enti interessati.
  4.  In caso di assenza o impedimento del presidente della provincia
la commissione puo' essere presieduta da un suo incaricato.
  5.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1  il
presidente   della   provincia   si   avvale   di   personale   delle
amministrazioni pubbliche statali e locali ed, in particolare,  degli
uffici  tecnici  e legali statali, regionali, provinciali e comunali,
nonche' di ogni altra autorita' od  ufficio  competente,  anche,  ove
necessario,  attraverso  comandi  o  distacchi temporanei che tengano
conto delle qualifiche e delle professionalita' proprie del personale
stesso.
  6. Per la realizzazione degli interventi di cui al  comma  1  e  di
quanto  previsto  all'art.  3, comma 1, sono utilizzate le somme che,
alla data di entrata in vigore della  legge  n.  496/1994,  risultino
rivenienti  dai mutui disposti ai sensi delle leggi 9 agosto 1986, n.
488, e 23  dicembre  1991,  n.  430,  a  favore  dell'amministrazione
provinciale   di   Napoli  nonche'  le  eventuali  somme  integrative
provenienti da mutui accesi per  l'edilizia  scolastica  direttamente
dalla provincia.
  7.  Su  richiesta del presidente della provincia di Napoli la Cassa
depositi  e   prestiti   assegna   tali   somme   all'amministrazione
provinciale  di  Napoli,  mediante  accreditamento  su conto corrente
postale n. 012858809  intestato  all'amministrazione  provinciale  di
Napoli - Servizio tesoreria.
  8.  A  fronte  delle  somme  erogate, il presidente della provincia
provvede alla presentazione dei  relativi  rendiconti  semestralmente
alla ragioneria regionale dello Stato.